Cos’è il bonus facciate e chi può usufruirne

A partire dal 2020, lo stato italiano ha previsto una detrazione del 90%, specifica per gli interventi destinati al decoro architettonico degli edifici. Si tratta del cosiddetto bonus facciate, un’agevolazione che va a sommarsi ad altri incentivi, come l’Ecobonus e il Sisma bonus.

Con l’ultima Legge di Bilancio, il bonus facciate è stato prorogato anche per il 2021 e, come lo scorso anno, è riservato agli edifici privati, che si tratti di condomini o di villette indipendenti, e non prevede massimali di spesa.

In questo articolo riassumiamo i punti chiave che spiegano in cosa consiste la detrazione, a chi è rivolta, quali interventi copre e cosa fare per richiederla. Per ulteriori approfondimenti, vi suggeriamo di consultare l’apposita guida realizzata dall’Agenzia delle Entrate.

Tutto sul bonus facciate 2021

In sintesi, il bonus facciate 2021 rappresenta una detrazione concessa per lavori di recupero e restauro delle pareti esterne degli edifici, valida soprattutto per interventi come la tinteggiatura o la pulitura.

Per ottenere il bonus, l’edificio deve trovarsi in zona A o B. L’agevolazione, che copre il 90% delle spese sostenute, viene suddivisa in dieci quote annuali e uguali, erogate a partire dall’anno in cui le spese sono state sostenute. Anche per il 2021, sono previste formule come la cessione del credito e lo sconto in fattura.

A chi spetta la detrazione del 90%?

I beneficiari del bonus facciate sono tutti i contribuenti possessori a qualunque titolo dell’immobile oggetto dei lavori e che ne sostengono le spese. Nello specifico, la detrazione del 90% spetta alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle associazioni di categoria e a chi percepisce un reddito di impresa (che si tratti di persona fisica o società di capitali o persone).

È importante ricordare che chi usufruisce del bonus non deve necessariamente essere il proprietario dell’immobile; può infatti trattarsi anche dell’affittuario o di chi lo riceve in comodato, purché il proprietario abbia dato in precedenza il suo consenso alla realizzazione dei lavori.

Zona A e zona B

Condizione imprescindibile per ottenere la detrazione del 90% è la posizione dell’edificio: esso deve infatti trovarsi in una zona A o in una zona B o, in alternativa, in una zona a queste assimilabile (e in questo caso, l’avvenuta assimilazione deve essere certificata dagli enti competenti).

Per chi non lo sapesse, una zona A comprende territori e agglomerati di interesse storico, artistico o ambientale. La zona B, invece, riguarda territori parzialmente edificati: la superficie edificata non può essere inferiore a un ottavo della superficie fondiaria e la densità territoriale deve essere superiore almeno a 1,5 mc/mq.

Quali interventi sono ammessi

Come anticipato, gli interventi che possono beneficiare del bonus facciate riguardano il recupero o il restauro delle facciate esterne degli edifici. Si tratta quindi di tutte le pareti visibili: quella frontale, dove vi è l’accesso all’edificio, ma anche quelle laterali. Le pareti interne, invece, non sono interessate dalla detrazione, a meno che non siano visibili dalla strada o appartengano al suolo pubblico.

I lavori ammessi dal bonus riguardano principalmente:

  • La pulitura e tinteggiatura delle strutture opache delle facciate.
  • Gli interventi su fregi, balconi e ornamenti.
  • Le opere sulle strutture opache della facciata che influiscono dal punto di vista termico o che riguardano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva del palazzo.
  • Vi sono, poi, altri interventi previsti dall’agevolazione, volti al miglioramento del decoro urbano, e che interessano grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni.
  • La detrazione può essere richiesta anche per l’acquisto dei materiali e l’effettuazione di perizie, consulenze e rilascio di attestati necessari ai lavori, ma anche per le spese connesse (ad esempio lo smaltimento di materiali, l’installazione dei ponteggi,  l’occupazione di suolo pubblico, e così via).

Interventi per migliorare l’efficienza energetica

Può succedere che debbano essere effettuati lavori volti all’efficienza termica dell’edificio (ad esempio la realizzazione del cappotto termico o l’isolamento) o che riguardino più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. In questi casi, per ottenere il bonus facciate occorre che vengano rispettati i requisiti posti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 (contenente le linee guida per la certificazione energetica degli edifici) e i valori di trasmittanza termica riportati nell’Allegato E del decreto del 6 agosto 2020, per i lavori con data di inizio a partire dal 6 ottobre 2020.

In questo caso, bisogna inviare all’ENEA una descrizione redatta dal perito abilitato entro 90 giorni dal termine dei lavori o dalla data di collaudo, tramite il portale Ecobonus2021.

Ancora, per usufruire della detrazione è bene conservare diversi documenti, tra cui:

  • L’asseverazione redatta dal tecnico, che indichi la rispondenza del tipo di lavori effettuati con le spese sostenute e confermi il rispetto dei requisiti tecnici richiesti.
  • L’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) degli immobili oggetto delle detrazioni.
  • La relazione tecnica.
  • Le schede tecniche dei materiali impiegati.

Modalità di pagamento

Per ottenere il bonus facciate, le persone fisiche non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento dei lavori tramite bonifico bancario o postale, indicando la causale, la partita IVA della ditta che esegue gli interventi e il codice fiscale del beneficiario.

Invece, i titolari di reddito di impresa non sono obbligati a sostenere i costi tramite bonifico.

In tutti i casi, per ottenere la detrazione occorre conservare le fatture, le ricevute del bonifico, le abilitazioni amministrative o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che indichi la data di inizio dei lavori, la domanda di accatastamento per gli immobili non censiti, le eventuali ricevute di pagamento dei tributi locali, la delibera che attesti l’approvazione degli interventi da parte dell’assemblea (nel caso di lavori effettuati in condominio), il consenso ai lavori del proprietario dell’immobile.

Inoltre, tra gli adempimenti previsti, vi è anche la comunicazione preventiva all’ASL di competenza e l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei dati catastali dell’immobile e gli estremi di registrazione per i lavori effettuati dal detentore.

Infine, come abbiamo visto, per gli interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica, è necessario conservare anche l’asseverazione e l’A.P.E., oltre a fornire adeguata e tempestiva comunicazione all’ENEA.

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