La cedolare secca, introdotta nel 2011, è un’imposta applicata sugli affitti a carico del locatore e si pone come valida alternativa al regime di tassazione ordinario. È disciplinata dall’art. 3 D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23.
La base imponibile è il canone di locazione senza riduzioni fiscali e l’aliquota da applicare varia in base al tipo di contratto:
- 21% per i contratti di locazione a canone libero 4 + 4;
- 10% per i contratti a canone concordato.
La cedolare secca sostituisce le seguenti imposte:
- Irpef e relative addizionali;
- imposta di registro, anche sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione;
- imposta di bollo, anche sulle risoluzioni e proroghe del contratto.
Chi ne può usufruire?
Possono optare per questo regime solo le persone fisiche proprietarie o usufruttuarie di unità immobiliari, e l’opzione può essere esercitata per unità immobiliari ad uso abitativo accatastate nelle categorie A1-A9 e A11. Sono esclusi perciò uffici o studi privati.
La decisione di avvalersi della cedolare secca va comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite modello RLI e al conduttore, specificandolo nel contratto di locazione o tramite raccomandata.
Scegliendo la cedolare secca il proprietario rinuncia alla modifica del canone contrattualmente pattuito, compreso l’adeguamento alla variazione Istat per l’intera durata del contratto.
Quali sono i vantaggi?
Riassumendo si può dire che l’introduzione di questa imposta ha portato con sé vari vantaggi:
- per il proprietario: tassazione più “leggera”;
- per l’inquilino: canone fisso per tutta la durata del contratto, canone più basso rispetto al valore di mercato in caso di contratto concordato;
- per lo Stato: riduzione del 42% dell’evasione tributaria,
fonte: ItaliaOggi